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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 15
Rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
1. La Regione quantifica l'obiettivo unico territoriale, sulla base della comunicazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 Sito esterno, e definisce la sua articolazione analitica per Ente e per comparto.
2. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per fornire gli elementi informativi utili per il coordinamento della finanza pubblica, la Regione trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa del complesso degli Enti del territorio emiliano-romagnolo tenuti all'osservanza delle norme del patto di stabilità interno ai sensi degli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 Sito esterno.
3. La Regione trasmette, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente e dal direttore generale alle finanze e bilancio nella quale sono riportati gli elementi necessari per la verifica del rispetto dell'obiettivo unico territoriale.
4. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione sono definiti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

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