LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12
PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010
Art. 16
Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale
1. E' istituita una commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale, presieduta dal direttore generale regionale competente in materia di finanza e bilancio e composta altresì da:
a) quattro esperti designati dalla Giunta regionale, di cui tre in materie economico-finanziarie e uno in materie giuridiche;
b) sei esperti in materia di finanza locale e gestione dei bilanci pubblici designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
2. La commissione è nominata dal presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. La commissione formula proposte tecniche in ordine alla definizione dei parametri e delle modalità di gestione delle risorse disponibili, nei casi espressamente previsti dalla presente legge. In particolare, la commissione formula proposte tecniche preventive alla Giunta regionale in relazione alle deliberazioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, comma 1, lettere a) e c), e 12.
4. La commissione viene convocata dal presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, anche mediante il ricorso a strumenti di comunicazione elettronica e decide a maggioranza dei presenti. In assenza del direttore generale regionale competente in materia di finanza, la commissione è presieduta da un suo delegato scelto fra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.
5. L'istituzione e il funzionamento della commissione, di cui al presente articolo, non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.
6. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio delle Autonomie locali designa i componenti per la commissione. Decorso tale termine, la commissione può comunque essere nominata e decide con i componenti in carica, fino alla sua integrazione.