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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 2
Oggetto
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna garantendo il rispetto di un unico obiettivo programmatico regionale, introducendo modalità di compensazione sia di tipo orizzontale che di tipo verticale tra gli obiettivi programmatici degli Enti afferenti i diversi comparti, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle regole e dei vincoli posti dal legislatore nazionale.
2. La presente legge, inoltre, definisce gli obiettivi dei saldi ai fini del patto di stabilità territoriale in termini di competenza pura per le entrate e le spese finali e, limitatamente alla fase transitoria, saldi obiettivo di competenza mista sulla base di criteri coerenti a ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta altresì una specifica disciplina per il coordinamento del livello d'indebitamento del territorio diretta a tutti gli Enti locali della regione, compresi i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.

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