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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione si pone quale Ente di coordinamento e di garanzia, nei rapporti con lo Stato, ai fini dell'applicazione, anche per gli Enti locali del proprio territorio, delle regole inerenti il patto di stabilità territoriale e per il rispetto dell'obiettivo unico territoriale, complessivamente determinato, in applicazione della normativa nazionale per gli Enti della regione.
2. L'obiettivo unico territoriale di cui al comma 1, è costituito dalla sommatoria degli obiettivi dei singoli Comuni e delle singole Province del territorio emiliano-romagnolo che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno, nonché dall'obiettivo determinato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 77-ter.
3. La Regione definisce le regole applicative del patto di stabilità territoriale per Comuni e Province con riguardo alle differenti situazioni finanziarie ed economiche presenti nel territorio.
4. Il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna prevede, a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e degli impegni istituzionali assunti, un sistema premiale e sanzionatorio e le procedure necessarie per effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.

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