LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12
PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010
Art. 4
Enti destinatari
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge si applica alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 , convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 .
2. Ai fini della presente legge, la popolazione è calcolata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme nazionali che regolano il patto di stabilità interno per i Comuni e le Province.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli Enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).