LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12
PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010
Art. 6
Rimodulazione dell'obiettivo di competenza pura
1. Fermo restando il rispetto dell'obiettivo unico del patto di stabilità territoriale, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione assembleare, ridefinire l'obiettivo di competenza quantificato per il singolo ente locale ai sensi dell'articolo 5, al fine di:
a) consentire la realizzazione di interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale ed, in particolare, per sostenere e garantire la realizzazione di opere e altri interventi di investimento di rilevanza strategica per l'economia locale e territoriale, la tutela ambientale e del territorio, la mobilità, l'istruzione, la qualità delle condizioni abitative, sociali e culturali della regione;
b) effettuare le compensazioni finanziarie tra gli obiettivi assegnati agli Enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale può autorizzare, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, i Comuni e le Province ad escludere dal saldo del patto di stabilità territoriale assegnato ai sensi dell'articolo 5 i correlati impegni di spesa assunti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000 . Contestualmente, la Giunta procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati.