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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 23 dicembre 2010

Art. 8
Misure per la riduzione del debito
1. Quale misura di sostegno all'investimento pubblico, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto nel bilancio di previsione, così come finanziato con legge finanziaria regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) ad adottare misure per favorire l'estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province mediante l'erogazione di un contributo da parte della Regione a copertura degli indennizzi correlati alle operazioni di estinzione anticipata del debito contratto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, definisce i criteri e i parametri per il riconoscimento del contributo e le modalità procedurali in relazione a specifiche situazioni finanziarie degli Enti locali, ad eventi o situazioni gestionali aventi carattere di eccezionalità, alla programmazione regionale, al livello del debito di ciascun Comune e Provincia della Regione.

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