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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 23 dicembre 2010

Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.".

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