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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 23 dicembre 2010

Art. 3
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.".
3.
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1.".
4.
Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione.".
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

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