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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 23 dicembre 2010

Art. 5
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

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