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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 17

Art. 1
Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali
1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.

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