LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013, n. 11)
Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali
abrogato
Art. 2
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995
abrogato
Art. 3
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995
abrogato
Art. 4
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
abrogato
Art. 5
(sostituiti commi 1 e 2 da art. 13 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Art. 6
Abrogazioni
1. Il comma 4 dell'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.