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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 23 dicembre 2010

Art. 38
Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare il principio di separazione fra la gestione della rete e l'attività di gestione dei servizi in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è autorizzata a partecipare alla società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l.", costituita per scissione parziale proporzionale della attuale società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata", con la finalità della gestione di servizi di trasporto di passeggeri e merci.
2. A seguito delle modifiche statutarie conseguenti allo scorporo delle attività di gestione dei servizi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata", alla quale competerà la gestione della rete.
3. Al fine di dar vita ad un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ad una società nella forma giuridica della società per azioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, da costituire attraverso la fusione delle società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l." e "ATC S.p.A." in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle due società interessate alla fusione stessa.
4. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 3 è finalizzata:
a) a perseguire l'innovazione dei servizi grazie ad un'offerta di trasporto intermodale articolata e diversificata, tale da coprire adeguatamente diversi segmenti contigui o complementari del mercato del trasporto pubblico locale;
b) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di sviluppare le proprie aree e bacini di attività e di ampliare considerevolmente le opportunità di business nel settore del trasporto pubblico locale anche tramite alleanze con altri operatori;
c) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti per supportare le istituzioni locali e regionali deputate a definire le politiche di trasporto.
5. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00, da conferire in parte in denaro e in parte in natura, al fine di realizzare la paritarietà del valore fra le due società interessate alla fusione all'atto della medesima.
6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 3. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento", afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio, per l'istituzione e la dotazione finanziaria di apposita U.P.B. e relativo capitolo, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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