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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 23 dicembre 2010

Art. 48
Attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno
1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione. Questi ultimi adeguano i propri statuti alle previsioni del citato articolo 6 entro la scadenza degli organi attualmente in carica. Tale adeguamento costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti stessi.
2. Restano ferme le norme dell'articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) in relazione alle esigenze di rappresentanza delle università presenti sul territorio regionale.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna ai componenti di organi collegiali regionali, nonché di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione, sono ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno, come convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno. Tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale resta ferma la competenza della Regione anche ai fini dell'applicazione del presente comma, nel rispetto della specifica disciplina statale.
4. Gli enti ai quali la Regione eroga a qualunque titolo contributi in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno, come convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno. A partire dall'1 gennaio 2011, la Regione Emilia-Romagna sospende l'erogazione dei contributi sino alla comunicazione da parte degli enti interessati dell'avvenuto adeguamento al citato articolo.

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