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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 49
Riordino delle partecipazioni societarie regionali
1. Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli eventuali interventi di modificazione degli assetti societari necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati dalla Regione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a mantenere le quote di partecipazione in società di capitali già autorizzate con le leggi regionali vigenti, per lo svolgimento di attività di interesse generale o di servizi di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

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