Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/12/2010 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2011
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) | Cap. 35305 | "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" |
Esercizio 2011: | Euro 2.000.000,00. |