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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale23/12/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2011

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

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