Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/12/2010 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2011
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.