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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale23/12/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2011

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 41
Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica finanziati nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile, per cause di forza maggiore, il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di variazione) sono stabiliti nuovi termini, indicati ai commi 2 e 3.
2. Le opere relative agli interventi finanziati devono essere completate entro il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli stessi interventi deve pervenire alla Regione entro il termine perentorio di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base della spesa sostenuta ed effettivamente rendicontata entro i termini stabiliti.

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