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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale23/12/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2011

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 43
1.
L'articolo 10 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale
1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti regionali.".
2.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole
"delle intese"
sono sostituite dalle parole
"della determinazione".
3.
La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"e bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;".
4.
Il comma 1 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis) con risorse proprie o con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 Sito esterno (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).".
5.
Al comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998, la parola
"annualmente"
è soppressa.
6.
Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche in coerenza con i principi enunciati nell'atto di indirizzo generale di cui all'articolo 8.".

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