Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/12/2010 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2011
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 45
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1.
Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.".