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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 46
1.
Il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente:
4". Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.".

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