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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 15

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 11

Art. 11
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e), e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2011, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco "E" e all'interno della stessa unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch'essi nell'elenco "E", allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

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