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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010

Art. 10
Artigianato artistico, tradizionale e di qualità
1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001 Sito esterno.
2. A tal fine la Regione sostiene:
a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d'iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;
b) la realizzazione d'archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con la Commissione regionale di cui all'articolo 5, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità in questi campi;
c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
d) l'allestimento presso le strutture pubbliche o private di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione ed alla vendita di oggetti o riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
e) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche e tradizionali;
f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
3. Per l'attuazione delle azioni previste dal presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, a favore delle imprese artigiane che svolgono le attività previste al comma 1.
4. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

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