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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 16 del 9 febbraio 2010

Art. 4
Modificazioni e cancellazioni dall'Albo
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:
a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
b) la cessazione dell'attività;
c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
2. In caso di omissione o ritardo della presentazione della comunicazione unica per le modificazioni relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini della modificazione o cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative ed i relativi proventi spettano alle Camere di commercio nel rispetto delle modalità e procedure della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

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