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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 17
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato);
b) la legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana).
2. La Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui rispettivamente agli articoli 5 e 2 della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate fino alla data di costituzione della Commissione regionale e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data trova applicazione la disciplina per l'iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
3. Le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 32 del 2001, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 32 del 2001.
4 I rapporti derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 20 del 1994, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle disposizioni della legge regionale n. 20 del 1994.

Note del Redattore:

(L' art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L' art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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