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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Coordinato26/07/2011
3. Testo Originale09/02/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 10
Artigianato artistico, tradizionale e di qualità
1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001 Sito esterno.
2. A tal fine la Regione sostiene:
a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d'iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;
b) la realizzazione d'archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con la Commissione regionale di cui all'articolo 5, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità in questi campi;
c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;
d) l'allestimento presso le strutture pubbliche o private di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione ed alla vendita di oggetti o riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
e) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche e tradizionali;
f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.
3. Per l'attuazione delle azioni previste dal presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, a favore delle imprese artigiane che svolgono le attività previste al comma 1.
4. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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