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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Coordinato26/07/2011
3. Testo Originale09/02/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 6

(sostituita lett. b) e abrogate lett. d) ed f) comma 1 e modificato comma 2 da art. 41 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato espleta le seguenti funzioni:
a) esprime pareri consultivi e formula proposte alla Giunta regionale per l'emanazione di direttive nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) formula pareri non vincolanti sulle principali questioni di carattere generale sottoposte dal Servizio competente in materia di artigianato;
c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere di Commercio e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;
d) abrogata.
e) formula proposte alla Giunta, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale, anche attraverso le proposte inerenti i progetti promozionali a favore dell'artigianato di cui all'articolo 13;
f) abrogata.
2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al Servizio competente in materia di artigianato della Regione.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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