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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Coordinato26/07/2011
3. Testo Originale09/02/2010

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 1

NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 9
Osservatorio regionale dell'artigianato
1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, nell'ambito della qualificazione nel sistema delle imprese, promuove un'attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale (SIR), mediante:
a) l'analisi dell'Albo delle imprese artigiane e delle sue dinamiche in una banca dati informatizzata, nell'ambito del SIR, e la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, con acquisizione sistematica di dati da fonti già disponibili;
b) la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) la realizzazione d'indagini, ricerche, studi e pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di supporti e consulenze esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in particolare con Unioncamere e Camere di Commercio, enti e istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato e con le associazioni del settore.

Note del Redattore:

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla presente legge nel testo previgente alle modifiche di cui alla L.R. 30 maggio 2016, n. 9, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

(L'art. 43 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 ha disposto che in sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui comma 2, lettera a) i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.)

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