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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 178 del 23 dicembre 2010

INDICE

Art. 1 - Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali
Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995
Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995
Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
Art. 5 - Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
Art. 6 - Abrogazioni
Art. 7 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali
1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.
Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.".
Art. 3
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.".
3.
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1.".
4.
Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:
"6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione.".
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.
Art. 4
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è così sostituito:
"1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.".
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è abrogato.
Art. 5
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Art. 6
Abrogazioni
1. Il comma 4 dell'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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