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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

BOLLETTINO UFFICIALE n. 179 del 23 dicembre 2010

Art. 52
Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 1.962.202,67 da destinare alle medesime finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo, comprensivi di Euro 492.225,03 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per acquisizione del personale.
2. L'importo da destinare alle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale viene rivalutato a decorrere dall'anno 2010 con l'integrazione di Euro 118.840,95 derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale n. 24 del 2009, che hanno previsto la soppressione dell'Azienda regionale per la navigazione interna e la omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi con quelli applicabili al restante personale regionale a seguito di incremento e contestuale copertura dei posti di dotazione organica regionale per acquisizione del personale.
3. Le integrazioni avvengono a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Disposizioni per il riordino territoriale, autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione di funzioni) e alla legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di riorganizzazione).

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