Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 36
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a stanziare l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2011, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

Espandi Indice