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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2011, n. 10

Art. 47
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 in materia di accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie
1.
All'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'ultimo periodo del comma 3, le parole
"la cessazione del regime"
sono sostituite dalle parole
"la concessione dei provvedimenti";
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito, l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011.".

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