LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 50
(modificato comma 1 da art. 29 L.R. 26 luglio 2011, n. 10)
Misure transitorie relative allo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti
1. Nelle more del riordino complessivo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), da compiersi entro il 31 dicembre 2011, ed in coerenza con l'assetto organizzativo della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le funzioni disciplinate dall'articolo 30 della stessa legge sono esercitate sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo articolo.