LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10100 - Sviluppo del turismo termale.