LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.