LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2010.