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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n.9

Art. 27
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) le parole sono soppresse.
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunto il seguente:
"4 bis I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.".

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