LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 28
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituita dalla seguente:
"d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;".