LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00, a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.