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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n.9

Art. 38
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:
"1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.".

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