LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi - Risorse statali.