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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2013, n.9

Art. 7
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 è inserito il seguente:
"2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali
Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 le parole
"al comma 2"
sono sostituite ogni volta dalle parole
"ai commi 2 e 2 bis".

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