Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/07/2010 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 25/07/2013
LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 7
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 39
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010) è inserito il seguente:
"Art. 41 bis
Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:
a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;
b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ;
c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998 .
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.".