LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 8
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 95 del 23 luglio 2010
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 ) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2009 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4208 del 23 aprile 2010, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4207 del 23 aprile 2010, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2010 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi -, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale sopramenzionata.