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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 26 luglio 2011

Art. 30
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 5 bis
Presidente onorario
1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dall'Assemblea legislativa ad una eminente personalità del mondo scientifico e culturale. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.".

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