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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 13
Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:
"a bis) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00;
a ter) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2011: Euro 1.950.000,00.".

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