LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 17
Strutture socio-assistenziali
1.
La Regione Emilia-Romagna per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ex colonia da adibire a casa residenza per anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell'importo massimo di Euro 495.000,00.
2.
La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
4.
Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200, nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l'importo di Euro 495.000,00.