LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 4
Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità
1.
La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all'
articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) concede alla Provincia di Ravenna un contributo da destinare a integrazioni al reddito di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui alla
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per lo svolgimento di attività di pubblica utilità di cui al
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'
articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 ) in relazione ad attività di riduzione dei rischi di natura ambientale.
2.
La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 21997 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 - Progetti di lavoro di pubblica utilità.