LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 26 luglio 2012, n. 9 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 6
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla
legge regionale n. 14 del 2010
1.
L'autorizzazione disposta dall'
articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
2.
Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto:
Esercizio 2012: | Euro | 5.052.000,00.". |